Unioni Civili

Il Legislatore italiano con la Legge 20 maggio 2016 n. 76 entrata in vigore il 5 giugno 2016 ha inteso finalmente disciplinare da una parte l’unione civile fra persone dello stesso sesso e dall’altra il regime giuridico delle c.d. “convivenze di fatto” riguardante sia le coppie omosessuali che quelle eterosessuali.

La disciplina che ne è scaturita ha introdotto nel sistema giuridico nazionale una sorta di tripolarismo affiancando le due figure giuridiche di cui innanzi alla disciplina storica del matrimonio consentito solo fra persone di sesso diverso.

Lo Studio si occupa con interesse tale tematica seguendone costantemente il relativo aggiornamento e fornisce assistenza e consulenza legale qualificata in materia di unioni civili e convivenze di fatto.

 

Unioni Civili tra persone dello stesso sesso

Le unioni civili vengono definite dal Legislatore come specifiche “formazioni sociali” ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione e possono essere costituite tra due persone maggiorenni dello stesso sesso attraverso una dichiarazione resa davanti all’ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni.

L’ufficiale di stato civile dovrà compilare un certificato che dovrà contenere i dati anagrafici delle parti, il regime patrimoniale scelto, la residenza delle parti, i dati anagrafici dei due testimoni scelti dalla coppia e verrà poi registrato nell’archivio di stato civile.

Si segnala che i partners dell’unione civile sono riconosciuti come veri e propri coniugi in caso di malattia e ricovero e persino in caso di morte: in questa circostanza il partner superstite avrà diritto alla pensione di reversibilità, al Tfr dell’altro partner e anche all’eredità nella stessa quota prevista per i coniugi di un matrimonio

Alle coppie unite civilmente si applicherà il regime della comunione dei beni, sempre che non optino espressamente per la separazione dei beni.

Si segnala, inoltre, che l’unione civile può essere sciolta nei seguenti casi:

  • Morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti,
  • sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti;
  • in molte delle ipotesi in cui può essere chiesto il divorzio;
  • quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello Stato civile.

In tale ultimo caso, dopo tre mesi dalla presentazione della comunicazione si potrà chiedere il divorzio vero e proprio, che potrà essere chiesto per via giudiziale oppure attraverso la negoziazione assistita o ancora attraverso un accordo sottoscritto davanti all’ufficiale di stato civile.

 

Convivenze di fatto

Il legislatore definisce le convivenze di fatto come convivenze tra due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile che sono unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Requisito imprescindibile per una valida costituzione di una convivenza di fatto è che i due soggetti siano coabitanti ed abbiano dimora abituale nello stesso comune.

In particolare, la recente normativa in materia opera una distinzione tra fra (i) “convivenza di fatto”, quale situazione di fatto giuridicamente di per sé rilevante anche se non regolamentata da contratto di convivenza alle quali si applicheranno le sole disposizioni di legge previste dalla succitata normativa, e (ii) “convivenza di fatto regolamentata da contratto di convivenza” alle quali, invece, saranno applicabili anche le specifiche norme dettate in particolare per il contratto di convivenza.

Su tale ultimo aspetto, si evidenzia che il contratto di convivenza, inteso come negozio con il quale i conviventi di fatto possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali, deve essere redatto a pena di nullità in forma scritta con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Ai fini della opponibilità ai terzi, il professionista incaricato è tenuto a trasmettere il contratto all’anagrafe di residenza dei conviventi entro dieci giorni dalla stipula.

A mero fine esemplificativo, si segnale che il contratto di convivenza può contenere: a) l’indicazione della residenza, b) il regime patrimoniale adottato, c) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune.

Lo Studio offre assistenza e consulenza legale in materia di convivenze di fatto coadiuvando i clienti alla costituzione del relativo rapporto giuridico.

Il team di professionisti garantisce, altresì, un’assistenza completa nella stesura, integrazione e/o modificazione dei relativi contratti di convivenza.